Secondo la norma di comportamento n.192 del 26/02/2015 dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano,nel caso di procedure concorsuali, il diritto all’emissione della nota di variazione IVA in diminuzione ( art.26 comma 2 del DPR 633/1972) da parte del cedente o prestatore, sorge “ nel momento in cui l’ammontare originariamente addebitato in fattura si manifesta, in tutto o in parte, non recuperabile e, quindi, anche prima della conclusione della procedura”.
In altri termini, l’emissione di tale documento IVA può coincidere temporalmente con la rilevazione della perdita su crediti ai fini delle imposte dirette, in base ai criteri fissati dall’art.101 comma 5 del TUIR, che attribuisce riconoscimento fiscale alla mera apertura della procedura concorsuale.
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