I soggetti che nel 2022 hanno “prenotato”, con il versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo:
− beni materiali ed immateriali “generici”;
− beni materiali “Industria 4.0”;
devono effettuare l’investimento entro il 30.11.2023 per evitare la perdita del credito d’imposta con riferimento ai beni “generici” ovvero il riconoscimento dello stesso con applicazione della minor percentuale del 20% (in luogo del 40%) per i beni “Industria 4.0”.
Gli investimenti “prenotati” nel 2022 effettuati nel 2023 nonché il relativo credito d’imposta spettante devono essere indicati nel quadro RU del mod. REDDITI 2023.
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