Nel mese di agosto opera la c.d. “sospensione feriale” dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative nonché alle Corti di Giustizia Tributaria, per effetto della quale i termini decorrenti:
− prima dell’1.8.2023 si interrompono;
− durante il periodo di “sospensione”, iniziano a decorrere dall’1.9.2023.
La sospensione opera relativamente ai termini previsti per la proposizione del ricorso e costituzione in giudizio, il deposito di memorie e documenti, la definizione in via breve, l’accertamento con adesione, il reclamo / mediazione, nonché gli adempimenti richiesti per l’applicazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso.
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