Al fine di individuare gli interventi per i quali è possibile fruire della nuova detrazione del 110% l’Agenzia delle Entrate evidenzia che è necessario differenziare tra:
− interventi “trainanti”, rappresentati dagli specifici interventi di riqualificazione energetica e riduzione di rischio sismico espressamente individuati dalla norma;
− interventi “trainati”, rappresentati dagli “altri” interventi di riqualificazione energetica, dall’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, per i quali è possibile fruire della nuova detrazione esclusivamente se eseguiti unitamente ad un “intervento trainante”.
Detti interventi devono essere eseguiti su parti comuni condominiali / singole unità immobiliari / unità immobiliari funzionalmente indipendenti residenziali ed esistenti, con esclusione:
− degli immobili di categoria A/1, A/8 ed A/9 (per questi ultimi l’esclusione opera solo se non aperti al pubblico);
− degli immobili utilizzati per lo svolgimento di un’attività d’impresa/lavoro autonomo.
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