L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito alcuni aspetti circa gli oneri deducibili / detraibili, in vista della presentazione del mod. 730 / REDDITI 2021. Uno degli aspetti di maggior interesse riguarda l'obbligo di tracciabilità del pagamento degli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione IRPEF del 19%. In particolare, l'Agenzia:
− fornisce utili indicazioni in merito alla documentazione atta a dimostrare l'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili;
− precisa che, per le prestazioni sanitarie erogate da una struttura accreditata al SSN, l'esonero dall'obbligo di tracciabilità riguarda sia le prestazioni fornite in regime di convenzione con il SSN che in regime privato;
− specifica che, tra gli acquisti di medicinali e le prestazioni sanitarie esonerati dall'obbligo di tracciabilità rientrano anche i farmaci veterinari e le prestazioni mediche veterinarie (se fornite da una struttura accreditata al SSN);
− evidenzia che, se il pagamento è effettuato utilizzando il c/c o la carta di credito di un soggetto diverso dal dichiarante, la detraibilità della spesa per quest'ultimo non viene meno se la stessa rimane a suo carico.
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