L’Agenzia delle Entrate ha recentemente modificato il proprio orientamento in merito all’applicazione del regime transitorio di tassazione degli utili prodotti fino al 2017, in capo ai soci titolari di partecipazioni qualificate, con applicazione delle vecchie regole (concorrenza al reddito complessivo nella misura del 40%, 49,72%, 58,14% a seconda dell’anno di formazione dell’utile).
In particolare, ora, ai fini dell’operativà del predetto regime è sufficiente che entro il 31.12.2022 sia intervenuta la delibera di distribuzione. Non è pertanto necessario che entro tale data il socio abbia anche incassato quanto spettante.
Di conseguenza, anche nel caso in cui la società effettui il pagamento nel 2023, le somme incassate concorrono alla formazione del reddito dei soci nelle predette percentuali.
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